Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15472 del 21/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10812 – 2019 R.G. proposto da:

K.M.H. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Massimo Pistelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Conca d’Oro, n. 186/190, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE di MACERATA, in persona del Direttore pro tempore.

– intimata –

avverso l’ordinanza del 28.2.2019 del Tribunale di Macerata;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

dato atto che è stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 28.2.2019, con cui il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione proposta avverso “il provvedimento col quale il g.i.p. del tribunale (di Macerata) ha revocato l’ammissione (di K.M.H.) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato” (così ordinanza impugnata, pag. 1);

dato atto dunque che nella fattispecie si versa in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale;

ritenuto quindi che soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la materia dell’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. (ordinanza interlocutoria) 24.3.2011, n. 6840; Cass. (ordinanza interlocutoria) 23.2.2011, n. 4407).

P.Q.M.

dispone trasmettersi il fascicolo del presente procedimento all’attenzione del Primo Presidente perchè ne valuti l’assegnazione alle sezioni penali di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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