Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.15511 del 21/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27198/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 30/1/12, depositata il 6 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso prendendo atto dell’istanza di estinzione;

udito l’avv. Nicolle Purificati, per delega dell’avv. Marini.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 6 aprile 2012, che, respingendo l’appello principale dalla medesima proposto e accogliendo parzialmente quello incidentale della Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.a., ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dell’anno 2006, limitatamente ai rilievi nn. 2 e 3, confermando, nel resto, la decisione di primo grado che, preso atto della rinuncia dell’Ufficio al rilievo in materia di i.v.a., aveva dichiarato la correttezza dei rilievi contenuti, quanto alle imposte dirette, negli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2003 al 2006 e annullato le sanzioni irrogate con tali atti.

2. Il ricorso è affidato ad undici motivi.

3. Resiste con controricorso la Società italiana per lo sviluppo dell’elettronica s.p.a., la quale propone ricorso incidentale.

4. In relazione a ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. Quest’ultima deposita, poi, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere evidenziando che “il contribuente ha accettato la rideterminazione delle sanzioni per gli anni 2003-2005 e (fatto) acquiescenza al provvedimento di autotutela parziale relativo al 2006… (e) ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sulla base del contenuto dell’istanza dell’Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817).

2. Le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; pone le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 luglio 2020

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