Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15524 del 21/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giul – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3222/2014 R.G. proposto da S.A. Studio Santagostino s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Valerio Vallefuoco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma via Regina Margherita n. 294, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

-intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 97/45/13, depositata il 12 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

RILEVATO

CHE:

La S.A. Studio Santagostino s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. R1UL00041 emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione delle imposte dovute sui maggiori ricavi accertati per l’anno 2004 ai sensi della L. n. 427 del 1993, art. 62 sexies.

La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso, con sentenza n. 123/44/2011 depositata il 13.04.2011.

La sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava l’appello del contribuente con la sentenza in epigrafe indicata.

La società ricorre per cassazione con un solo articolato motivo e chiede cassarsi la sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente ha depositato in atti in data 13 novembre 2019 una dichiarazione con cui, premesso di avere aderito alla c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”, comunica di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, di cui chiede l’estinzione con compensazione delle spese di lite.

2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di inammissibilità sopravvenuta, per mancanza di interesse, che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalla ricorrente. Le spese processuali vengono compensate ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; spese compensate.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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