LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7293/2019 proposto da:
U.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Colucci giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede, 78 presso lo studio dell’avvocato Luigi Patricelli;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 27/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
U.F. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorrente denunzia, col primo mezzo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis per esser mancata la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla commissione territoriale e per essere altresì mancata l’audizione in sede giudiziale; col secondo mezzo, la nullità del procedimento amministrativo e del decreto impugnato per omessa o insufficiente valutazione della sussistenza dei requisiti della protezione internazionale; col terzo mezzo, la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis non essendo stata disposta l’audizione di esso richiedente nonostante la richiesta formulata nel ricorso, onde poter colmare le asserite lacune rappresentante dalla commissione territoriale;
II. – il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili;
dal decreto risulta che l’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis era stata dal tribunale correttamente fissata;
risulta pure che alla detta udienza il ricorrente aveva mancato di comparire;
consegue che le doglianze formulate ai sopra citati motivi difettano del presupposto;
questa Corte ha affermato che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi è semplicemente l’obbligo del giudice di fissare udienza, senza che a ciò consegue automaticamente anche l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente (Cass. n. 17717-18, Cass. n. 302919);
ciò che conta è che al richiedente sia garantita la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (v. Cass. n. 5973-19);
la fissazione dell’udienza è funzionale a tale seconda garanzia; ma è ovvio che se il richiedente non compare dinanzi al tribunale, all’udienza appositamente fissata, il procedimento può (e anzi deve) andare avanti senza ulteriori indugi, poichè la mancata comparizione è essa stessa sintomatica dell’indisponibilità o del disinteresse del soggetto a rendere dichiarazioni;
III. – il secondo motivo è inammissibile per genericità;
il tribunale ha osservato che alla base della domanda di protezione sussidiaria era stato allegato un episodio conflittuale privatistico, asseritamente sfociato in condotte intimidatorie e violente;
ha soggiunto che l’episodio medesimo era stato tuttavia descritto in modo generico, senza alcun concreto riscontro in ordine alla correlata situazione individuale;
ha poi anche esaminato la condizione generale del paese di provenienza (*****), sottolineando che le fonti ufficiali di conoscenza non avevano evidenziato l’esistenza in loco di situazioni di violenza indiscriminata da conflitto generalizzato; nel secondo motivo, all’esito di generiche considerazioni in ordine ai presupposti della protezione sussidiaria, viene svolta una critica di merito, postulandosi che la valutazione del tribunale avrebbe dovuto essere diversa; il che tuttavia è notoriamente estraneo ai confini del sindacato di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020