Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15592 del 22/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2461/2013 R.G. proposto da:

Cibus 2000 Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marongiu Gianni, Bodrito Andrea e D’Ayala Valva Francesco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Equitalia Nord Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cimetti Maurizio e Ricci Sante, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via delle Quattro Fontane n. 161, giusta procura speciale notarile n. rep. 98.490 del 21 dicembre 2012;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 95/27/11, depositata in data 1 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

RILEVATO

Che:

Cibus 2000 Srl impugnava le cartelle di pagamento notificate da Equitalia Nord Spa, con le quali, previa iscrizione a ruolo, veniva richiesto il pagamento delle somme dovute in relazione ad un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell’accertamento definitivo dell’11 maggio 2006, contro il quale era stata proposto tempestivo ricorso ancorchè respinto in primo grado.

La contribuente deduceva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’intero dazio accertato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nonchè la carenza di legittimazione del concessionario della riscossione procedente.

L’impugnazione era rigettata dalla CTP di Alessandria, sentenza poi confermata dal giudice d’appello.

Cibus 2000 Srl ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso. Equitalia Nord Spa deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione alla discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. Con atto depositato il 20 dicembre 2019, e ritualmente notificato alle controparti, la contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso chiedendo altresì la compensazione delle spese.

Il ricorso va pertanto dichiarato estinto a spese compensate.

Trattandosi di ricorso notificato il 18-21 gennaio 2013 non si applica il raddoppio del contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per rinuncia e compensa le spese.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472