LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22069/2012 R.G. proposto da:
B.L., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, anche disgiuntamente, dall’Avv. Riccardo Pelliccia e dagli Avv. Prof. Vittorio Emanuele Falsitta e Mario Giannotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Spadaro in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 14/1/2012, depositata il 20 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso estinto per rinuncia;
uditi l’Avv. Riccardo Pelliccia per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri per la controricorrente;
CONSIDERATO
che:
1. Il Dott. B.L. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con due distinti ricorsi, gli avvisi con i quali l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale nei confronti della B.N. s.a., gli ha contestato, in proprio e quale erede unico del fu B.N., relativamente all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2004, la presentazione di dichiarazione infedele ed ha accertato una maggiore imposta dovuta, oltre interessi e sanzioni.
2. L’adita CTP ha respinto i ricorsi, dopo averli riuniti.
3. Il contribuente ha quindi impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha respinto l’appello con la sentenza n. 14/1/2012, depositata il 20 febbraio 2012.
4. Il contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.
5.L’Agenzia delle Entrate, già rimasta intimata, è intervenuta in udienza.
RITENUTO
che:
1.I1 contribuente ha depositato memoria (comunicata anche all’Ufficio, sebbene intimato) con la quale ha dedotto di avere aderito, con riferimento ad entrambi gli accertamenti, alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere, nel corso del procedimento, già adempiuto cartelle esattoriali per l’intero ammontare di cui ad uno degli atti impositivi controversi; avendo invece in corso, per l’altro, la rateazione dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Non sono state allegate alla memoria quietanze di pagamento.
Tanto premesso, lo stesso contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, alla quale il difensore che ha sottoscritto la predetta memoria era legittimato dalla procura speciale conferita dal contribuente in calce al ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, comparsa in udienza, ha aderito alla rinuncia.
2.Va pertanto dichiarata, a seguito della rinuncia del ricorrente, l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle relative spese, avendo l’Agenzia aderito alla rinuncia (art. 391 c.p.c., u.c.).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2020, Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020