LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34893-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ARCOBALENO HI-FI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7811/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
L’agenzia delle entrate, quale ricorrente nel procedimento in oggetto, ha depositato in data 21.1.2020 istanza perchè la Corte dichiari l’estinzione del procedimento ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.
In questa prospettiva evidenziava che la società Arcobaleno HI-FI s.r.l., aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 provvedendo al versamento delle somme dovute.
Devono pertanto ritenersi sussistenti le condizioni per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del procedimento; spese, compensate.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in cancelleria il 22 luglio 2020