LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38401-2019 proposto da:
C.V., C.S., ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1684/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
RILEVATO
Che:
il ricorso proposto da C.V., notificato il 19 marzo 2019, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
CONSIDERATO
Che:
al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2500,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020