LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26921-2018 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE RONDINI n. 107, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA LONGO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA BIONDI e GIUSEPPE TALLARICO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UFFICIO DEL GOVERNO DI *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato al Giudice di Pace di Forlì ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., F.M. impugnava il verbale notificatogli in data ***** per violazione dell’art. 216 predetto codice, comma 6. L’opposizione veniva rigettata con sentenza n. 192/2014.
Interponeva appello avverso detta decisione il F., lamentando – per quanto in questa sede ancora rileva – che il Giudice di Pace avesse irritualmente riaperto il verbale dell’udienza del ***** in violazione del principio del contraddittorio ed in assenza di parte opponente, sulla base del mero sospetto dello smarrimento della comparsa di costituzione della Prefettura.
Nella contumacia della Prefettura, non costituitasi in seconde cure, il Tribunale di Forlì Cesena, con la sentenza impugnata, n. 273/2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione F.M. affidandosi ad un unico motivo.
La Prefettura di *****, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e artt. 101 e 175 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe, in veste di giudice di secondo grado, confermato la decisione del Giudice di Pace di Forlì oggetto del gravame, senza dichiararne la nullità conseguente all’irrituale riapertura del verbale dell’udienza del 27.6.2013, operata dal primo giudice dopo la chiusura dello stesso e nell’assenza della parte opponente.
La censura è infondata.
Nella sentenza impugnata si legge che “… come risulta dal fascicolo di primo grado, in sede di prima udienza tenutasi il 27.06.2013, l’opponente si riportava integralmente al proprio atto e alle eccezioni e argomentazioni ivi formulate, insistendo per l’escussione dei due testimoni indicati, il Giudice di Pace rilevava nel verbale che nessuno era comparso per la P.A. costituita e rinviava alle ore 12.00 per la lettura del dispositivo, chiudendo il verbale alle ore 10.30, riapriva successivamente il verbale all’ora indicata dando atto esservi il sospetto in Cancelleria che la comparsa di risposta della Prefettura si fosse smarrita, come riferito verbalmente, e disponeva rinvio per i medesimi incombenti”(cfr. pag. 3).
Dai verbali del giudizio di prime cure, allegati al fascicolo, il cui esame è consentito al Collegio poichè si configura un vizio di natura processuale, risulta che gli eventi si sono effettivamente svolti così come li ha ricostruiti il giudice di appello. Alle ore 10,30 infatti il Giudice di Pace non ha dato lettura del dispositivo, come in modo inesatto viene affermato a pag. 3 del ricorso, ma si è limitato a rinviare la causa alle ore 12 per tale incombente. All’orario previsto ha riaperto il verbale e, nel sospetto che la comparsa della Prefettura si fosse smarrita, ha disposto il rinvio della causa ad altra udienza. Non vi è stata quindi alcuna violazione del contraddittorio, poichè il F. era informato che il Giudice di Pace avrebbe letto il dispositivo alle ore 12 ed aveva quindi l’onere di presenziare all’incombente. Va invece stigmatizzata l’inesatta allegazione contenuta a pag. 3 del ricorso, secondo cui il dispositivo sarebbe stato letto alle ore 10.30, poichè la circostanza non risulta dal verbale di causa, le cui risultanze – stante la fede privilegiata che assiste detto documento – avrebbero dovuto essere contestate dall’opponente mediante proposizione di apposita querela di falso.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020