Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15777 del 23/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13762/2019 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di cassazione difeso dall’avvocato Denti Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. – B.T. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 marzo 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del citato art. 14, lett. c).

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile:

-) quanto al primo mezzo, il decreto ha escluso la sussistenza della situazione di cui alla lett. c) attraverso la debita citazione di fonti recenti, sicchè detto giudizio si sottrae al sindacato di questa Corte;

-) quanto al secondo mezzo, il decreto afferma che il richiedente ha seguito dei corsi di formazione, che non sono indicativi di radicamento in Italia, e in ricorso non sono allegate altre ragioni di vulnerabilità, nè, come osservato da giudice di merito, nulla impedisce al rientro nel Mali.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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