Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15819 del 23/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3780-2018 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo STUDIO LEGALE PARENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA ABBATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4602/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

I.V. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 9-112017;

il comune di Moiano ha replicato con controricorso, nel quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per cassazione à sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; le parti hanno depositato memorie.

Considerato

CONSIDERATO

che:

il ricorso, notificato il 22-1-2018, è in effetti improcedibile per la ragione spesa dal comune di Moiano; il ricorrente assume che la sentenza era stata a lui notificata in data 24-11-2017;

egli aveva dunque l’onere di depositare, assieme al ricorso, ex art. 369 c.p.c., la copia autentica della detta sentenza con la afferente relata di notificazione; una tale copia, munita di relata, non risulta prodotta, nè la stessa è presente nel fascicolo della parte controricorrente (v. Cass. Sez. U n. 10648-17);

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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