Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15840 del 23/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 13686-2020 proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA MURARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI VENEZIA;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 5701/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che è stato introdotto d’ufficio il procedimento per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 5701/2020, laddove nella dichiarazione relativa alla debenza del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato indicato il difensore della parte, sebbene non vi sia accertamento di nullità della procura, ma essendosi trattato di rigetto del ricorso nel merito;

– letto l’art. 391-bis c.p.c.;

– ritenuto di procedere alla correzione predetta.

PQM

La Corte, a correzione dell’ordinanza del 2 marzo 2020, n. 5701, dispone che, nel primo capoverso del dispositivo, laddove è scritto “dell’avv. ANNA MARIA MURARO”, si legga, invece, “del RICORRENTE”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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