Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15857 del 24/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7017-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GEST HOTELS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 13, presso lo studio dell’avvocato GAETANO MARCHEI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA GRAPPONE;

– controricorrente –

e contro

ADER – AGENZIA DELLE, ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GEST HOTELS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 13, presso lo studio dell’avvocato GAETANO MARCHEI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA GRAPPONE;

-controricorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7351/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, depositata in data 17 agosto 2018, che, in controversia su impugnazione avverso estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRAP anno 2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di prime cure di accoglimento del ricorso del contribuente in quanto “a specifica richiesta della stessa commissione, nessuna delle parti ha esibito l’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella di pagamento”. La CTR, in particolare, ha rigettato l’appello per omessa notifica della cartella – in quanto nè l’Agenzia delle entrate riscossione e neppure l’Agenzia delle entrate hanno ritenuto di confutare lo specifico motivo di ricorso del contribuente, producendo la relata di notificazione – ovvero l’avviso di ricevimento, ove la notifica sia avvenuta per posta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La Società si costituisce con controricorso per contraddire al ricorso principale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 27 marzo 2019 si costituisce spiegando ricorso incidentale adesivo.

La Società si costituisce con controricorso, per contraddire al ricorso incidentale adesivo.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

è necessario verificare il fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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