Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16006 del 28/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 36438/2019 R.G. proposto da:

Z.C., nella qualità difensore di U.I., con domicilio eletto in Roma, alla Via Oslavia n. 30, presso l’avv. Fabrizio Gizzi.

– ricorrente –

C.M. E T.M..

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 22002/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 1.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.3.2020.

RILEVATO

che:

– il ricorrente ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 22002/2019, nella parte in cui ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza di legittimità n. 25673/2018, con l’aggiunta, dopo la frase “condanna C.M. alla rifusione delle spese di lite, in favore di U.I., che si liquidano in Euro 2500,00 per il primo grado, Euro 2700,00 per l’appello ed in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il processo di legittimità, oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge”, dell’espressione “con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Gizzi, dichiaratosi antistatario”, in luogo dell’espressione “in favore dell’avv. Z.C. difensore della parte risultata vittoriosa nei gradi di merito, parimenti dichiaratosi antistatario”;

Ritenuta la sussistenza dell’errore materiale denunciato.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 25673/2018, con l’aggiunta, dopo la frase

“condanna C.M. alla rifusione delle spese di lite, in favore di U.I., che si liquidano in Euro 2500,00 per il primo grado, Euro 2700,00 per l’appello ed in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il processo di legittimità, oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge”, dell’espressione “con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Gizzi, dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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