Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16007 del 28/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 849/2020 proposto da:

D.F.A.E. e DE.MO.IR., rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Riviezzo, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cassiodoro n. 19, presso l’avv. Giancarlo Di Mattia.

– ricorrenti –

P.S..

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 21246/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 9.8.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.3.2020.

RILEVATO

che:

– i ricorrenti instano per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 21246/2019, ove, nell’epigrafe, il nominativo di De.Mo.Ir. è indicato come de.mo.eu.;

Ritenuta la sussistenza dell’errore materiale denunciato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 21246/2019, nel senso che, ove nell’epigrafe è indicata come resistente de.mo.eu., deve leggersi ed intendersi ” De.Mo.Ir.”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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