Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16348 del 30/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 2252/2018 R.G. proposto da:

Agos Ducato S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Hinna Danesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pasubio n. 2;

– ricorrente –

contro

Scatolificio Sabeba s.a.s. di B.M. & C., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Terenghi, e dall’Avv. Claudio Bellotti, con domicilio eletto in Roma, Via Silvio Pellico, n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Francesca Crimi;

– controricorrente –

e contro

Fiditalia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Girino, e Franco Estrangeros, del Foro di Milano e dall’Avv. Mario Ferri, del Foro di Roma, con 20 domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Puccini, n. 10;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2353/2017 depositata il 30 maggio 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, avuto riguardo alla novità ed alla rilevanza nomofilattica della questione sottoposta all’esame di questa Corte – circa l’applicabilità dei limiti posti dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e segg., alla cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici anche alla Cost. volontaria di pegno sui relativi crediti – si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).

PQM

dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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