Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16349 del 30/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26400/2018 R.G. proposto da:

Aeroflot Russian Airlines, rappresentata e difesa dall’Avv. Tatiana Della Marra;

– ricorrente –

contro

L.A., e L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 1514/2018 depositata il 6 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, avuto riguardo alla rilevanza nomofilattica della questione sottoposta all’esame di questa Corte – applicabilità analogica dell’art. 7 Regolamento CE 261/04 (in tema di compensazione pecuniaria dei danni da ritardo del volo) a fattispecie non soggetta alle norme Eurounitarie ma regolata dagli artt. 19 e segg. della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con la L. 19 maggio 1932, n. 841, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 1955 – si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).

P.Q.M.

dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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