LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2600/2016 proposto da:
R.E.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati LORENZO BIGLIA, e PAOLA CECCHETTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in ROMA, VIA BERENGARIO 10, sc. B;
– ricorrente –
contro
C.L., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della LOCLE s.r.l., rappresentati e difesi dagli Avvocati FRANCO CECCON, e MARIO GIUSEPPE RIDOLA, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in ROMA, VIA LUDOVISI 35;
– controricorrenti –
e contro
THEATRON 2 di Z.O., T.G. e M. s.r.l., e B.G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4366/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del processo di cassazione per intervenuta pronuncia;
udito l’Avvocato PAOLA CECCHETTI che ha concluso per l’estinzione e nulla per le spese.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che, con atto notificato a mezzo pec in data 25 gennaio 2016, R.E.M. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 4366/2015, rimessa in data 14 ottobre 2015, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2015 e notificata in data 25 novembre 2015, pronunciata nella causa R.G. n. 1136/2013 dalla Corte d’appello di Milano, sez. IV civ.;
che in data 4 marzo 2016, LoCle s.r.l. e C.L. hanno proposto controricorso;
che il giudizio di legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione è stato rubricato sub R.G.N. 2600/2016; che le parti intendono rispettivamente rinunciare al ricorso e al controricorso avendo perso interesse nella prosecuzione della causa, e che a tal fine hanno raggiunto un accordo che prevede la reciproca rinuncia al giudizio pendente avanti la suprema Corte di Cassazione a spese interamente compensate tra le parti.
Tutto ciò premesso, R.E.M., ut supra rappresentato e difeso, a norma dell’art. 390 c.p.c., rinuncia agli atti del giudizio n. 2600/2016 pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civ., e, come da accordi tra le parti, a spese integralmente compensate tra le parti del presente giudizio;
C.L. e LoCle s.r.l. hanno aderito alla rinuncia a spese compensate;
gli intimati Theatron 2 di O.Z., T.G. e M. e B.G.A. non hanno svolto alcuna difesa.
Considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulla spese. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020