Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.16456 del 30/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 244472-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania sez. 1, con ordinanza n. 1945/2019 depositata l’31/7/2019 nella causa tra:

S.G., e M.V.;

– ricorrenti non costituitosi in questa fase –

contro

Comuni di Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Taormina, Castelmola, Motta Camastra, Gaggi, Graniti;

– resistenti non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Dott. Ernestino Luigi Bruschetta;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Mastroberardino Paola, la quale chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

RILEVATO E CONSIDERATO 1. che G.S. e M.V. convenivano davanti al Tribunale di Messina i Comuni in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in relazione ad una discarica intercomunale posta a confine di un fondo di proprietà, dalla quale discarica provenivano odori “nauseabondi” e si sversavano rifiuti, soprattutto a causa della sua mancata manutenzione;

2. che il Tribunale di Messina declinava la propria giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, davanti al quale la causa veniva tempestivamente riassunta;

3. che il TAR della Sicilia sez. staccata di Catania, sollevava conflitto di giurisdizione, particolarmente osservando che la domanda di risarcimento danni non coinvolgeva in alcun modo l’accertamento dell’esercizio di poteri amministrativi, come invece ritenuto dal Tribunale, secondo cui la domanda di ristoro dei danni contemplava la valutazione dell’attività amministrativa in tema di smaltimento dei rifiuti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice speciale, siccome fissata dal D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. p);

4. che, conformemente alle richieste del pubblico ministero, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in discussione la legittimità dell’adozione o meno di provvedimenti amministrativi in tema di gestione dei rifiuti, bensì un prospettato illecito comportamento materiale dei Comuni, nella concreta fattispecie principalmente consistente nella omessa manutenzione della discarica, dal quale sarebbe in thesi derivato il danno di cui è stato domandato il risarcimento (Cass. sez. un. 8092 del 2020; Cass. sez. un. 11142 del 2017; Cass. sez. un. 22317 del 2013). 5. che, trattandosi di un conflitto negativo, non deve farsi luogo al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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