Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16545 del 31/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14559/2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale;

– intimato –

nonchè contro Ministero Dell’interno *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7948/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2020 da NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12 dicembre 2018 ha dichiarato improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva dell’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale.

Viene proposto ricorso per cassazione avverso la decisione, affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’interno si costituisce con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 348 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente applicato la norma sull’improcedibilità dell’appello al giudizio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, il quale, tuttavia, non costituirebbe un’impugnazione, essendovi, dopo la fase amministrativa, una totale ed automatica devoluzione della situazione soggettiva al giudice; nè detta norma è applicabile al rito camerale.

2. – Il Collegio reputa necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione, che conosce svariati precedenti in parte in termini (cfr. Cass. 20 febbraio 2020, n. 4378; Cass. 28 febbraio 2019, n. 6061; Cass. 15 novembre 2011, n. 23915), con riguardo all’applicabilità della disposizione dell’art. 348 c.p.c., al giudizio innanzi alla corte di appello, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., introdotto avverso l’ordinanza del tribunale resa in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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