Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16654 del 04/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6246/2012 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 15 presso lo studio dell’Avv. Venturi Francesco, che lo rappresenta e difende,

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Ge-

nerale Dello Stato che la rappresenta e difende

-controricorrente –

Avverso la sentenza n. 247/21/2010 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/12/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2019 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

Che:

-Con sentenza n. 247/21/10 depositata in data 21 dicembre 2010 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Valeriano Mariottini, avverso la sentenza n. 386/21/08 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, contro un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF 1999, con il quale gli era stato rettificato il reddito dichiarato in applicazione dei parametri previsti dai D.P.C.M. del 29.1.1996 e del 27.3.1997.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, deducendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

– Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata, non notificata come si evince dalla lettura del ricorso, è stata depositata il 21 dicembre 2010, e il ricorso per cassazione, benchè datato 2 febbraio 2012 è stato portato alla notifica il 1 marzo 2012, come si evince dalla ricevuta di presentazione atto rilasciata dall’UNEP, e notificato a mani il giorno successivo 2 marzo 2012. Il termine “lungo” per impugnare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38 comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie, è annuale – poichè il ricorso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 2.7.2009 – ed è scaduto il 6.2.2012, tenuto conto della sospensione feriale al tempo vigente di 46 giorni, con conseguente tardività dell’impugnazione e inammissibilità del ricorso. Va poi dato atto del fatto che nel ricorso in prima pagina un appunto a mano apposto sul margine superiore, non firmato da alcuno, fa riferimento ad una rimessione in termini del 17.2.2012, ma in disparte dal fatto che questa istanza non è stata reperita agli atti, nè il provvedimento di rimessione in termini, comunque va anche considerato che non vi è neppure prova della loro necessaria notifica alla controparte.

– Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per Compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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