Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16686 del 05/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 17413/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 07/06/2019 nel procedimento iscritto al n. 58/2019 R.G. promosso da:

FALLIMENTO della ***** s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, nei confronti di IDEA INOX s.r.l., INOX PACK DIVISIONE GRANDI IMPIANTI s.r.l., ARCA CUCINE ITALIA s.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, la quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della istanza di estensione del fallimento della *****a s.r.l., in liquidazione, sia il Tribunale di Teramo.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha proposto regolamento di competenza in ordine ad un provvedimento del Tribunale di Teramo che ha declinato la propria competenza a decidere su un ricorso presentato dal fallimento della ***** s.r.l. chiedendo l’estensione della procedura nei confronti di altre società (Idea Inox s.r.l.; Inox Pack Divisione Grandi Impianti s.r.l.; Arca Cucine Italia s.r.l.) configurate quali soci di fatto di una supersocietà di fatto, ex art. 147 L. Fall., comma 5.

Il Tribunale di Teramo ha declinato la propria competenza, argomentando che: nella fattispecie era comunque applicabile l’art. 9 L. Fall. per la determinazione del Tribunale competente, anche nel caso di estensione di fallimento; in particolare, era applicabile il criterio del luogo in cui la società di fatto aveva assunto le scelte direttive e strategiche, relative a tutte le società che ne erano socie, che era da ravvisare nella residenza del socio dominus N.P., posta nel circondario di Ascoli Piceno.

Il Tribunale di Ascoli Piceno sostiene, al contrario, che nel caso di estensione del fallimento sia applicabile l’art. 147 L. Fall. quale norma speciale sulla determinazione della competenza, desumibile peraltro dai criteri dettati dall’art. 148 L. Fall..

La Procura Generale, in virtù del principio dell’unitarietà della procedura concorsuale, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, circa la competenza del Tribunale di Teramo, che ha dichiarato il fallimento della prima delle società che, secondo la prospettazione del fallimento ricorrente, compongono la supersocietà di fatto in questione.

RITENUTO

che:

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza. Anzitutto, occorre rilevare che non si è formato un giudicato sulla competenza, come anche rilevato dal Procuratore Generale. Invero, il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento presentata dalla curatela del fallimento della ***** s.r.l. è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. n. 16411/18). Premesso ciò, va osservato che nella fattispecie, sono emerse due opzioni interpretative. Secondo quanto argomentato dal Tribunale di Ascoli Piceno nel ricorso per regolamento di competenza, gli art. 147 e ss., L. Fall., dettano un principio generale sull’unitarietà della procedura fallimentare che si riverbera necessariamente anche sulla competenza del Tribunale in ordine ai fallimenti in estensione (non incidendo sulla questione il fatto che, come nella fattispecie, venga in rilievo una supersocietà di fatto composta da varie società di capitali).

Tale orientamento è dunque fondato sul criterio della prevenzione rispetto alla prima dichiarazione di fallimento che eserciterebbe, pertanto, circa l’individuazione del Tribunale competente per territorio, una vis expansiva in ordine alle eventuali procedure fallimentari promosse in estensione del primo fallimento.

Secondo altra argomentazione interpretativa, cui aderisce il Tribunale di Teramo nell’ordinanza contestata dal Tribunale ricorrente, premesso che l’art. 147, comma 5, L. Fall. non è una norma sulla competenza, nella fattispecie sarebbe invece applicabile il criterio ordinario di cui all’art. 9 L. Fall., per cui il giudice territorialmente competente deve essere individuato in ragione del luogo ove la società di fatto occulta ha assunto le scelte direttive e strategiche di gestione delle società “eterodirette”, luogo che deve presumersi coincidente con la sede legale delle medesime società (salvo prova contraria).

La giurisprudenza di legittimità si è di recente pronunciata sia sulla legittimità dell’estensione del fallimento di una società di persone anche di fatto alle società di capitali che la costituiscono ex art. 147 L. Fall., comma 1, ove ne ricorrano le condizioni di legge (Cass. 1095 del 2016; 10507 del 2016) ed all’applicazione del medesimo art. 147 L. Fall., comma 5, alla supersocietà di fatto, nei limiti indicati da Cass.10507 del 2016.

Il criterio della prevenzione è stato ritenuto applicabile nell’ipotesi del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di due società di persone (Cass. 4461 e 15105 del 2001, ed in precedenza da Cass. 1230 del 1999 ma le fattispecie non sono sovrapponibili a quella dedotta nel presente giudizio.

Si ritiene, in conclusione di rinviare la causa alla pubblica udienza per la sostanziale novità della questione e per la sua rilevanza nomofilattica.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

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