Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16732 del 05/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13403-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI, DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE DRAGO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI RAGUSA, PREFETTURA DI RAGUSA, QUESTURA DI RAGUSA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di Pace di Ragusa ha rigettato l’opposizione ad espulsione amministrativa del cittadino ucraino B.G., perchè risultato risiedere illegalmente in Italia senza permesso di soggiorno.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nel quale si deduce che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente per non avere il giudice di pace risposto sui motivi posti a fondamento dell’impugnazione. Nella censura si prospetta che la motivazione del decreto espulsivo sia fondata sulla mancata richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno dopo i 60 giorni, osservando che il ritardo non costituisce causa di diniego del permesso quando vi siano gli altri requisiti.

Il motivo così come proposto è inammissibile perchè non indica, nè riproduce, nè consente di verificare le ragioni poste a base dell’opposizione davanti al giudice di pace così da impedire la valutazione della motivazione di rigetto adottata nel provvedimento impugnato. La seconda parte della censura, infine è rivolta al decreto espulsivo e non al decreto del giudice di pace.

Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

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