Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16734 del 05/08/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35512-2018 proposto da:

R.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO LAZAR;

– ricorrente –

contro

QUESTURA di LODI, MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LODI, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. il Giudice di Pace di Lodi, con ordinanza in data 12 settembre 2018, rigettava l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di R.K.;

2. per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso R.K. prospettando un unico motivo di doglianza;

il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

CONSIDERATO

che:

3. dagli atti di causa non risulta che l’odierno ricorrente si sia mai attivato per notificare il proprio atto di impugnazione;

il ricorso (di contenuto peraltro non conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dato che contiene mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento; Cass. 187/2014) non può quindi che essere dichiarato inammissibile per omessa notifica;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472