Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16772 del 06/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 07726/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Cipidue s.r.l. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bertucci Bruno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Nitti 11;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

Avverso la sentenza n. 80/19/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il giorno 12 settembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

RITENUTO

che Cipidue s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venne accertata la maggiore IVA dovuta, oltre interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2005;

che l’impugnazione venne parzialmente accolta in primo grado, riconoscendo l’illegittimità delle sole sanzioni applicate;

che proposto appello principale da Cipidue s.r.l. ed incidentale dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza resa il giorno 12 settembre 2012, respinse entrambi i gravami;

che avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un solo mezzo, Cipidue s.r.l.;

che con istanza depositata in cancelleria, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, riconoscendo l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., Cipidue s.r.l. ha dichiarato di avere avanzato la cennata istanza per la definizione agevolata delle controversie pendenti, concludendo perchè sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);

che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;

che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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