LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19331-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., – già EQUITALIA E.T.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistenti con mandato –
Nonchè da:
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PASTORE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 295/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/03/2014 r.g.n. 1757/2011.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’11 marzo 2014, ha respinto il gravame svolto, nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud s.p.a., da A.P. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione all’iscrizione ipotecaria, proposta dallo stesso A., sul presupposto dell’illegittimità dell’iscrizione dopo un anno dalla notifica dell’ultima delle cinque cartelle di pagamento e in difetto della notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni;
2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, A.P., che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui non ha resistito l’Agenzia;
3. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4. mentre con il ricorso principale il concessionario si duole della declaratoria di nullità dell’iscrizione ipotecaria emessa dai giudici di merito, con il ricorso incidentale – il cui esame è logicamente prioritario – A.P. chiede che, qualificata la propria azione come opposizione agli atti esecutivi, sia dichiarata la nullità dell’appello e della relativa sentenza, stante l’inappellabilità delle pronunce emesse nell’ambito dei giudizi promossi ex art. 617 c.p.c.; per l’effetto – conclude il ricorrente incidentale – la sentenza di primo grado, non impugnata nei prescritti termini mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è passata in giudicato;
5. il ricorso incidentale è fondato;
6. il primo giudice, ne momento in cui ha accolto l’opposizione dell’ A. contro l’iscrizione ipotecaria sia per decorso dell’anno dalla notifica dell’ultima delle cinque cartelle di pagamento sia per difetto della notifica d’un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, non ha fatto altro che accogliere un’opposizione agli atti esecutivi (non si è, invece, pronunciato sulla contestuale opposizione all’esecuzione con cui lo stesso A. aveva eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione: ad ogni modo l’opponente non ha impugnato tale omessa pronuncia);
7. infatti, quella con cui l’opponente contesti a ritualità della notifica degli atti prodromici ad un’iscrizione ipotecaria va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (arg. da Cass., n. 23891 del 2012 e da Cass. n. 2214 del 2007; per l’iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di obbligazioni contributive v. Cass. n. 9553 del 2014);
8. anche in ossequio al principio dell’apparenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 20816 del 2009) detta sentenza del primo giudice si palesa come pronuncia su un’opposizione agli atti esecutivi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c., è suscettibile non di appello, ma unicamente di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7;
9. non essendo stato esperito nei termini quest’ultimo rimedio impugnatorio, la summenzionata sentenza di primo grado (emessa il 2.2.2011) è ormai da tempo passata in cosa giudicata;
10. ne consegue, in accoglimento del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata perchè, ex art. 382 c.p.c., u.c., il processo non poteva essere proseguito visto l’erroneo mezzo di impugnazione adottato (l’appello in luogo del ricorso ex art. 111 Cost., comma 7);
11. le medesime considerazioni importano il rigetto del ricorso principale perchè proposto contro una statuizione ormai già da tempo coperta da giudicato interno;
12. le spese del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore dell’odierno ricorrente incidentale, seguono la soccombenza di Equitalia Sud S.p.A.;
13. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese, in favore di A.P., del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 4.500,00 ed Euro 7.500,00, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020