LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27339-2013 R.G. proposto da:
A.S., rappresentata e difesa dall’avv.ti Giovanni Maccagnani e Luigi Manzi elettivamente domiciliato in Roma via F.
Confalonieri n. 5.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sezione di Verona n. 47/15/13 depositata il 6 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2019 dal Consigliere Catello Pandolfi.
RILEVATO
Il sig. A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Veneto sezione di Verona n. 47/15/13 depositata ii 6 maggio 2013.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 con i quali veniva rilevato in applicazione del c.d. redditometro, un maggior reddito imponibile.
Il ricorso del ricorrente veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale e il successivo appello solo parzialmente accolto dal giudice d’appello.
Il ricorso per cassazione è basato su un unico motivo per non corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate, con nota del 11.09.2019, formulava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, allegando dichiarazione dell’Ufficio di ***** dell’avvenuto perfezionamento della procedura. Il ricorrente, a sua volta, con nota del 18.06.2019 ha prodotto copia della documentazione relativa al pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, sussistono le condizioni per disporre l’estinzione del giudizio.
PQM
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020