LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16716/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, C.F. *****, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
FORUM SVILUPPO S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 69/20/2011, depositata il 18 maggio 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2019 dal Cons. Luigi Nocella.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 3.07.2012, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dalla medesima proposto contro la sentenza n. 23/44/2008 della CTP di Roma che aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento N. ***** emessa nei confronti della s.r.l. Forum Sviluppo per il pagamento di IVA ed IRAP 2001 s.r.l. risultate dovute dalla Società all’esito di controllo della denuncia dalla medesima presentata.
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 53, in quanto “effettivamente non indicata la data dell’autorizzazione dell’Ufficio Roma ***** a proporre il presente appello, dall’Ufficio Contenzioso Tributario dell’Agenzia delle Entrate”.
La Società intimata non si è costituita.
All’esito della camera di consiglio del 13 dicembre 2019 la Corte ha deciso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 53: alla stregua dell’interpretazione datane da questa Corte con la pronuncia 14.01.2005 n. 604 ed altre successive, l’autorizzazione originariamente prevista dall’art. 52, comma 2, per la proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio impositore erariale, a seguito della creazione ed operatività delle Agenzie finanziarie ad opera del D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, 2 non era più necessaria, anche prima che il detto comma fosse abrogato ad opera del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3.
Il ricorso è fondato.
In effetti già con la pronuncia invocata dalla ricorrente Agenzia le SS.UU. di questa Corte ebbero a stabilire che la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, doveva ritenersi implicitamente abrogata, o comunque incompatibile, a seguito della sopravvenuta creazione delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e la loro concreta operatività in virtù del D.M. Economia e Finanze 28 dicembre 2000, con la disciplina del D.Lgs. 30 luglio 2000, n. 300, art. 57, è stata loro attribuita la gestione complessiva ed esclusiva del contenzioso tributario e con essa l’autonoma valutazione, nel rispetto delle norme organizzative interne, dell’opportunità di proporre le impugnazioni avverso le pronunce dei Giudici tributari. Tale autorevole orientamento è stato ripetutamente seguito da ulteriori pronunce di questa Sezione (Cass. sez. V 16.05.2014 n. 10736; Cass. sez. VI-V ord. 4.01.2016 n. 22), nè la pronuncia contiene argomenti che possano condurre ad una rimeditazione della questione di diritto.
La pronuncia impugnata deve pertanto essere cassata, con la conseguente rimessione alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo esame dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Roma e sulle spese anche della presente fase del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame e per la statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020