Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16918 del 11/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10339/2013 R.G. proposto da:

Autopatavium s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.E. e G.G., elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandro Mallarda n. 31, sc. C, int. 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Iaria, rappresentati e difesi dall’avv. Ludovica Cerbino giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 70/07/12, depositata il 23 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 70/07/12 del 23/10/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava inammissibile l’appello proposto da Autopatavium s.r.l. e dai soci T.E. e G.G. avverso la sentenza n. 02/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti della lettera del Direttore della sede provinciale di Padova dell’Agenzia delle entrate, con il quale era stato dichiarato improduttivo di effetti l’accordo transattivo sottoscritto inter partes in data 01/10/2010 e avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2003, che avevano rettificato il reddito di società e soci;

2. Autopatavium s.r.l. e soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con memoria notificata all’Agenzia delle entrate in data 04/02/2020 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione dell’intervenuto pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento n. *****, notificata nelle more del giudizio, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225;

2. la rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (come nel caso di specie), pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011);

3. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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