Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16919 del 11/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19335-2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO, presso il cui studio a Vicenza, via Napoli 4, elettivamente domicilia, per procura speciale del 11/6/2019 in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 4358/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositata il 21/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/2/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

O.F., nato in *****, ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 28/6/2018, la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di Venezia, con decreto del 21/5/2019, ha rigettato il ricorso.

O.F., con ricorso notificato, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a e artt. 7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse attendibile ed ha, quindi, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, in realtà, la vicenda che lo stesso ha narrato risulta credibile e ben circostanziata e che, in considerazione delle circostanze descritte dal richiedente e dedotte in ricorso, si è in presenza di una situazione personale grave che non consente l’allontanamento dal territorio nazionale.

2. Il motivo è infondato. In tema di protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). Nel caso di specie, il giudice di merito – dopo aver escluso che i fatti narrati potessero integrare i presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria – ha ritenuto, ai fini della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 che, in ragioni della numerose contraddizioni in cui il richiedente era incorso, il racconto svolto dal richiedente non fosse credibile. Ed è noto che la valutazione d’inattendibilità costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatti decisivi, nella specie neppure dedotti con la necessaria specificità.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite, non avendo il ministero resistente svolto alcuna attività difensiva.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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