Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1703 del 24/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 8565-2014 r.g. proposto da:

SAINT GOBAIN VETRI s.p.a., (cod. fisc. e P.Iva *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. S.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Marco Villani, Alcide Villani e Ernesto Alberti, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Alberti.

– ricorrente –

contro

CIRIO DEL MONTE S.P.A. in a.s., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona dei commissari straordinari legali rappresentanti pro tempore prof. avv. F.L., prof. avv. Fr.Lu., prof. avv. Z.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Michele Tamponi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Attilio Friggeri n. 106;

– controricorrente –

avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, depositato in data 24.2.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, ha concluso per la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio.

RILEVATO

1. che il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 26 avanzato da Saint Gobain Vetri s.p.a. avverso il decreto del giudice delegato, di approvazione del terzo progetto di ripartizione parziale dell’attivo disposto dai commissari della procedura di A.S. di Cirio Del Monte s.p.a.;

2. che il tribunale ha escluso che la reclamante – la cui domanda di ammissione al passivo, parzialmente accolta in sede di verifica, era stata integralmente accolta solo all’esito del giudizio di opposizione, con provvedimento emesso in data successiva all’approvazione del primo piano di riparto – avesse diritto ad ottenere con il terzo riparto la differenza fra la somma attribuitale con il primo (calcolata in percentuale sul solo credito all’epoca ammesso) e quella che le sarebbe spettata qualora il credito fosse stato ammesso ab origine nella sua interezza;

3. che il decreto, pubblicato il 24.2.2014, è stato impugnato da Saint Gobain con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Cirio Del Monte in A.S ha resistito con controricorso;

4. che entrambe le parti hanno depositato memoria;

5. che il collegio, stante la novità e la rilevanza delle questioni dedotte, ritiene opportuno che la causa sia discussa all’udienza pubblica.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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