LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3148/2014 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “LUNA NOVA DI MARZO di M.A. & C. S.a.s.”, con sede in San Cesareo (RM), in persona del socio accomandatario pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Bottoni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso per la costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 10 giugno 2013 n. 136/28/2013, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) del 21 luglio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
– che il ricorso dell’amministrazione finanziaria non è stato notificato all’agente della riscossione (“EQUITALIA SUD S.p.A.”), il quale, pur essendo stato parte dei giudizi di merito, non si è, comunque, costituito sua sponte nel presente procedimento;
– che, nelle more, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, convertito – con modificazioni – nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con decorrenza dall’1 luglio 2017, ha disposto lo scioglimento, l’estinzione e la cancellazione dal registro delle imprese (senza l’esperimento di alcuna procedura liquidatoria) delle società del Gruppo “EQUITALIA” (comma 1) ed ha stabilito che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sia attribuito all’Agenzia delle Entrate e sia svolto a mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ente pubblico economico di nuova istituzione) (comma 2), la quale subentra, “a titolo universale”, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo “EQUITALIA” ed assume la qualifica di agente della riscossione (comma 3);
– che, qualunque sia la ricostruzione della tipologia di successione ai precedenti agenti della riscossione da parte della neo-istituita Agenzia delle Entrate – Riscossione (che la giurisprudenza di questa Corte, nonostante il il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 3, lettera, convertito – con modificazioni – nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, propende a qualificare come “successione a titolo particolare”: Cass., Sez. 5, 15 giugno 2018, n. 15869; Cass., 9 novembre 2018, n. 28741; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass., Sez. 6, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2020, n. 2087), l’originario difetto di integrità del contraddittorio impone che si ordini in via preliminare la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale è subentrata ex lege all’agente della riscossione.
RITENUTO
– che, pertanto, occorre rinviare il procedimento a nuovo ruolo ed assegnare termine all’Agenzia delle Entrate di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
PQM
1. assegna all’Agenzia delle Entrate termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. rinvia il procedimento a nuovo ruolo;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020