Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17151 del 14/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3408/2019 proposto da:

O.Y.S., avvocati Pensiero Anna e Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

Che:

O.Y.S., cittadino della Guinea, propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Bologna dell’11 dicembre 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (argomentava di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere accusato di avere partecipato a una rivolta popolare). Il ricorrente denuncia, sulla base di sei motivi, violazione di legge e omessa valutazione di fatti decisivi sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria.

I due motivi non colgono nè censurano specificamente la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, posta a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla argomentata valutazione di inattendibilità del racconto del cittadino straniero, ritenuto inverosimile e non credibile – e, per altro verso, criticano genericamente insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto i profili della persecuzione, della violenza generalizzata e del rischio di danno grave in caso di rimpatrio nel paese di origine, indicando numerose fonti informative aggiornate.

Inammissibili sono anche i motivi riguardanti la protezione umanitaria, miranti a sollecitare nuovi accertamenti di fatto, al fine di sovvertire l’incensurabile valutazione dei giudici di merito circa l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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