LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28220-2018 proposto da:
COMUNE DI SENAGO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone 44, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Romanenghi Fabio ed Fossati Alberto;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 229, presso lo studio dell’avvocato Giuliano Maria Pompa, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti;
COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D’Auria ed Angela Bartolomeo;
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.P.O.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, PARCO REGIONALE DELLE GROANE, PARCO AGRICOLO SUD MILANO, COMUNE DI BOLLATE, AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO, IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A., M. GEOM. S. S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 36/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/03/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, con spese processuali a carico del ricorrente;
Uditi gli avvocati Ilaria Conte per delega dell’avvocato Giovanni Corbyons e Giuliano Maria Pompa per delega orale dell’avvocato Piera Pujatti.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Comune di Senago impugnò, dinanzi al T.S.A.P., i provvedimenti dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.P.O.) e della Regione Lombardia, aventi ad oggetto l’approvazione definitiva del progetto esecutivo per la realizzazione di tre vasche di laminazione finalizzate a raccogliere le acque di piena del fiume Seveso e dei torrenti Garbogera e Pudiga, l’approvazione del piano di monitoraggio ambientale e il verbale di consegna dei lavori all’aggiudicataria ATI Impresa edile stradale Artifoni s.p.a. – M. geom. S. s.r.l., chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Nella resistenza della Regione Lombardia, dell’A.I.P.O. e del Comune di Milano, il T.S.A.P., pronunciando in unico grado, con sentenza n. 36 dei 2018 respinse il ricorso, condannando il Comune di Senago alla rifusione delle spese processuali.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Senago sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso la Regione Lombardia, il Comune di Milano e l’A.I.P.O..
Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In prossimità dell’udienza, il Comune di Segano ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dagli avvocati R.F. e F.A. come da potere loro conferito con la procura alle liti, cui hanno aderito, con apposita sottoscrizione dei rispettivi difensori (parimenti a ciò abilitati), la Regione Lombardia e il Comune di Milano.
In ragione della rinuncia al ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione e, stante l’adesione alla rinuncia da parte della Regione Lombardia e del Comune di Milano, nulla va statuito sulle spese nei loro confronti.
Non ha invece aderito alla detta rinuncia l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po.
Sul punto, va osservato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo comunque salva la pronuncia sulle spese del giudizio (cfr. Cass., Sez. 6 – L, n. 3971 del 26/02/2015).
Dovendosi dunque statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra il Comune ricorrente e l’A.I.P.O., il Collegio ritiene che le stesse vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura delle questioni sottoposte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa, tra il Comune di Senago e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020