LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 9896 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
P.L., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Massimiliano De Luca (C.F.: DLC MSM 66M01 H5010) e Stefano Scarfi (C.F.: SCR SFN 68T27 E463S);
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI SAVONA, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Corrado Mauceri (C.F.: MCR CRD 51D25 D969Y)
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 106/2017, pubblicata in data 27 gennaio 2017 (e notificata in data 11 febbraio 2017);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 luglio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
MOTIVI P.L. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento (di importo pari a Euro 28.894,28) notificatagli dal locale agente della riscossione (Equitalia Sestri S.p.A., poi divenuto Equitalia Nord S.p.A.) per crediti iscritti a ruolo del Comune di Savona (aventi ad oggetto il recupero delle spese anticipate per un intervento di bonifica ambientale), e vocando in giudizio l’ente creditore. L’agente della riscossione è stato chiamato in causa nel corso del giudizio di primo grado, su ordine del giudice.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Savona.
La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il P., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Savona.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il comune controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Il ricorso non risulta peraltro notificato all’agente della riscossione (all’originario agente Equitalia Sestri S.p.A., chiamato in causa nel corso del giudizio di primo grado su ordine del giudice, è subentrato in corso di giudizio Equitalia Nord S.p.A., rimasto peraltro contumace nel giudizio di secondo grado; a quest’ultimo risulta poi attualmente ulteriormente subentrato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 1 del decreto L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).
Il contraddittorio va dunque integrato, nel termine perentorio che si indica in dispositivo, nei confronti del menzionato agente della riscossione, del resto unico legittimato passivo necessario con riguardo all’opposizione all’esecuzione proposta, come nella specie, avverso cartella di pagamento dallo stesso emessa, anche con riguardo alla sussistenza del diritto di iscrivere a ruolo il credito fatto valere e di procedere per esso ad esecuzione forzata a mezzo ruolo.
Poichè inoltre il merito del ricorso ha ad oggetto questioni di diritto con potenziale rilievo nomofilattico, la Corte ritiene opportuno disporre la trattazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte:
dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
– dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 13 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020