Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17348 del 19/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3844-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

Nonchè da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO CATARINUCCI;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR dell’Umbria che, in relazione ad un accertamento sintetico per gli anni 2002 e 2003 con cui l’ufficio attribuiva maggior reddito a F.A., respingeva l’appello dell’ufficio contro la sentenza della CTP di Perugia che aveva accolto il ricorso introduttivo, annullando l’atto.

La CTR infatti non ha rilevato il presupposto dell’accertamento sintetico, e cioè il fatto che il maggior reddito accertato si discostasse di almeno un quarto da quello dichiarato.

Si è costituito il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, ed ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

In vista dell’udienza odierna, la stessa Agenzia, ricorrente, ha dato atto del fatto che il contribuente ha completato la procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119 del 2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;

per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

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