Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17366 del 19/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 794/13 R.G., proposto da:

S.R., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manzi e dall’avv. Cesare Glendi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente avverso la sentenza n. 278/11/11 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 08.11.2011, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020.

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR) rigettava l’appello proposto dal contribuente confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente, S.R., avverso tre avvisi di accertamento ai fini Irpef ed Irap, per gli anni 2000-2001-2002, annullava il rilievo contenente l’omessa contabilizzazione per l’anno 2002 di ricavi per Euro 74.364,90 e respingeva i ricorsi nel resto.

La CTR della Lombardia, con la pronuncia in epigrafe, respingeva ogni doglianza del contribuente, confermando la decisione dei primi giudici.

S.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Con memoria del 17 giugno 2019, il ricorrente S.R., assumendo di aver definito la lite alla stregua di quanto previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 01 dicembre 2016, n. 225, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

All’esito dell’udienza camerale del 27 giugno 2019, veniva disposto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rinvio a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni per la notifica dei nuovi documenti, allegati all’istanza di estinzione, all’Avvocatura Generale dello Stato.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente ha provveduto a notificare, nei termini concessi con l’ordinanza interlocutoria del 27 giugno 2019, all’Avvocatura Generale dello Stato i documenti allegati a sostegno dell’istanza di estinzione.

Dai documenti allegati e notificati all’Avvocatura Generale dello Stato, è comprovata la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 01 dicembre 2016, n. 225, sicchè il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019-02).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 01 dicembre 2016, n. 225, e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

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