Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17377 del 20/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. Acierno Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12289-2018 proposto da:

TIRISPEED DI T.S., in persona dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO MOLINELLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO *****, B.V., O F.V., M.P., PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA presso la CORTE DI APPELLO di PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NL-kRIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della ditta individuale Tirispeed di T.S..

A sostegno della decisione, ha rilevato che l’art. 10 L. Fall., prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, mentre non rileva la cessazione di fatto dell’attività. Risulta, pertanto, impossibile anticipare il termine finale di fallibilità rispetto alla formale cancellazione. Nel caso di specie, di conseguenza, diventa irrilevante la dedotta cancellazione dal registro degli autotrasportatori. Non si applica il cd. principio di effettività, richiamato nel quadro legislativo ante vigente, ma già oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 319 del 2000.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la ditta fallita in persona del titolare. Non hanno svolto difese le parti intimate.

Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’avvenuta cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori. La richiesta inoltrata corrisponde alla richiesta di cancellazione dal registro delle Imprese avendo la medesima funzione di assolvere all’onere pubblicitario domandato dalla legge. Il fine previsto dalla novella legislativa è stato realizzato dal momento che la cessazione dell’attività della Tirispeed è stata pubblicizzata con la cancellazione dall’albo degli autotrasportatori, dal momento che nell’istanza era espressamente indicato che la richiesta seguiva alla cessazione dell’attività. Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel fatto che l’Albo degli autotrasportati era gravato dell’onere di comunicare la cessazione alla Camera di Commercio.

Nel disporre la cancellazione era stato infatti espressamente dichiarato si provvederà a comunicare quanto disposto dal presente provvedimento (…) al Registro delle Imprese della locale CCIA.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Non si riscontra il vizio dedotto dal momento che il fatto della cancellazione dall’albo degli autotrasportatori è stato valutato ampiamente dalla Corte territoriale che lo ha ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza dell’anno per la dichiarazione di fallimento. In diritto, il rilievo è comunque privo di fondamento. Il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell’art. 10 L. Fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività (Cass. 8092/2016; Cass. 24549/2016). La cancellazione dall’albo dei trasportatori – che non equivale alla cancellazione dal registro delle imprese – non è idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

Il secondo motivo è inammissibile. La quaestio fatti dedotta (assunzione dell’onere di comunicare la cancellazione dall’albo alla CCIA, ai fini della cancellazione dal registro delle imprese) non risulta in alcun modo affrontata nell’impugnata sentenza, ed il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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