LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18748/2018 proposto da:
C.E., rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIA ANTONIO ROMANO;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA E NOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA, 1665, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RANUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEANDRO TRAVERSA, FRANCESCO FIMMANO’;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENENALE CORTE D’APPELLO NAPOLI;
– intimato –
avverso l’ordinanza relativa al RG 743/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con decisione in data 8.7.2016 la Commissione amministrativa regionale di disciplina dei notai per la circoscrizione Campania e Basilicata provvedeva alla definizione del procedimento disciplinare n. 3/2016 promosso a carico del Dott. C.E. dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
Tale decisione sanciva l’applicazione della sanzione della censura in relazione all’addebito di non aver conseguito alcun credito formativo nel biennio 2014/2015, nonchè la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività notarile per la durata di mesi tre in ordine all’addebito di non aver stipulato, per il biennio 2015-2016, la prevista assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.
Il C. proponeva impugnazione avverso la suddetta decis’one innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Quest’ultima, con ordinanza n. rep. 5507/2017, accoglimento per quanto di ragione del proposto gravame ed in parziale riforma della decisione gravata, applicava – per la seconda contestata infrazione – la sanzione della sospensione per mesi due.
Lo stesso C. ricorre oggi per la cassazione della succitata ordinanza a mezzo di ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, artt. 136,144 e 147, come modificati dal D.Lgs. n. 249 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato ” violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla decisione della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha rigettato il motivo relativo alla denunciata eccessività della sanzione della sospensione con motivazione meramente apparente e, comunque carente”.
3.- Esposti, doverosamente, i due suddetti motivi del ricorso va rilevato quanto segue.
Con atto depositato in data 4 dicembre 2029 il ricorrente ha formulato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c..
Deve, pertanto, dichiararsi – come da conforme richiesta del Procuratore Generale, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.
5.- Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13.
PQM
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio determinate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020