Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17476 del 20/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1636/2016 proposto da:

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FUMAGALLI;

– ricorrente –

contro

BRAS SRL, CENTRO IMMOBILIARE GIBIESSE SRL, M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2737/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. B.M.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di Bras s.r.l., di Centro Immobiliare Gibiesse s.r.l. e di M.P., in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 25 giugno 2015, che aveva deciso la controversia contrattuale tra di loro insorta. Nessuna delle parti intimate si è costituita.

2. In data 25 novembre 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla B. e dai difensori e procuratori speciali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il perfezionamento della fattispecie della rinuncia di cui all’art. 390 c.p.c., comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate.

Quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico dei ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v., ad es., Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 190871 del 2018; Cass. n. 11033 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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