Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17541 del 21/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32695-2018 proposto da:

D.T.P.C., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE RONDINELLI, PAOLO MARINO;

– ricorrente –

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI,5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAMPER HERALD JORG, BARBARA DE CRISTOFARO;

– controricorso e ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 42/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 31/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

LA CORTE.

CONSIDERATO

Che:

in data 11 giugno 2010 gli avvocati Michele Rondinelli e Paolo Marino, in qualità di difensori di D.T.P.C., e gli avvocati Mazzero Luca, Barbara De Cristofaro e Herald Jorg Gamper, in qualità di difensori della Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a., hanno depositato un “atto congiunto delle parti di rinuncia agli atti di cassazione”;

che, in quest’atto, si dichiara che “le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio in Cassazione avendo transatto la causa con separato accordo”; si dichiara di “rinunciare… ai propri rispettivi atti”, come dimessi nel relativo procedimento, a principiare dal ricorso principale e dal controricorso con annesso ricorso incidentale; si formula istanza di “declaratoria di estinzione del presente giudizio”; che, anche ai sensi dell’art. 391 c.p.c., nulla osta all’emissione di tale dichiarazione(N.dr. testo non leggibile).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per congiunta rinuncia ai ricorsi.

Così stabilito in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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