Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17546 del 21/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1747-2020 proposto da:

FALLIMENTO ***** IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CALABRETTA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 14914/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

LA CORTE.

RILEVATO

Che:

il Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per correzione materiale della ordinanza n. 14914/2019 di questa Corte, depositata in data 31 maggio 2019, con la quale, respinto il ricorso presentato dalla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, quest’ultima è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

rilevato che l’intimata Banca non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione.

considerato nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale costituito dal non avere la richiamata ordinanza provveduto a disporre che la condanna al pagamento delle somme liquidate sia disposta a favore dell’Erario, stante l’ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, come documentato in atti;.

RITENUTO

Che:

il ricorso risulta fondato, alla luce della documentazione esaminata e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133.

ritenuto pertanto che, in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza con l’aggiunta della distrazione delle spese liquidate in favore dell’Erario, fermo il resto;

ritenuto che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo dell’ordinanza n. 14914/2019 di questa Corte, in fine aggiungendovi la seguente frase: “da versare all’Erario, in ragione dell’ammissione della Curatela del Fallimento della s.r.l. Toti Motor al patrocinio a spese dello Stato”, fermo il resto.

Così stabilito in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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