Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17568 del 21/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11035-2016 proposto da:

G.O.V.I. G. OFF. VEICOLI IND. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GIARRIZZO;

– ricorrente –

contro

S.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO VENTICINQUE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 789/2010.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 1075/2015, pubblicata il 6/11/2015, pronunciando nella causa promossa da S.A. nei confronti di G.O.V.I. G. Off. Veicoli Ind. S.r.l., la Corte di appello di Catania – confermata la sussistenza, in relazione al periodo dal 9/2/1987 al 31/7/2002, di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di operaio meccanico di 3 liv. c.c.n.l. aziende metalmeccaniche artigiane – ha condannato la società, previa rinnovazione della C.T.U. e in riforma della sentenza di primo grado, al pagamento della minor somma di Euro 50.252,00, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la G.O.V.I. G. Off. Veicoli Ind. S.r.l., con tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

– che nelle more del presente giudizio la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;

rilevato:

che l’atto di rinuncia della società, con compensazione totale delle spese, risulta essere stato ritualmente comunicato al difensore della controparte, avv. Gaetano Venticinque, il quale vi ha apposto il proprio visto;

ritenuto:

pertanto, che sussistono le condizioni ex art. 390 c.p.c. perchè il giudizio venga dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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