LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8483-2018 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, press la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIOGENE FRANZOSO;
– ricorrente –
contro
V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BOZZALLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1198/2016, pronunciava la separazione dei coniugi G.M. e V.A.M., con addebito alla moglie e con rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della medesima.
2. Con sentenza n. 117/2018, depositata il 16 gennaio 2018, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla V., revocava la pronuncia di addebito della separazione, disponendo a carico del G. un assegno di mantenimento a favore della moglie, in misura di Euro 800,00 mensili.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso G.M. nei confronti di V.A.M., affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, G.M. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello non abbia “preso in esame le univoche dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado in punto addebito della separazione alla moglie”, dalle quali il giudice del gravame avrebbe potuto desumere la prova dell’abbandono del tetto coniugale da parte della V. e della “disinvolta gestione economica” dei proventi della società con il marito, dalla medesima posta in essere.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce, invero, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori o di allegazioni difensive non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415).
1.2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si duole espressamente dell'”omesso esame delle risultanze istruttorie”, in punto addebito della separazione alla moglie, per cui la censura proposta è palesemente inammissibile.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 01 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020