Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17711 del 25/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2211-2019 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA DI BLASI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo STUDIO LEGALE PERSIANI – RIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MANNINO;

– controricorrente –

contro

C.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 10 ottobre 2017, T.P. proponeva appello avverso la sentenza n. 208 del 2017 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale, verificatosi il 29 luglio 2009 quando, mentre era a bordo della propria bicicletta, percorrendo una strada a senso unico, era stato investito dall’autovettura Jaguar condotta dal proprietario C.I.. Questi stava percorrendo la stessa strada in senso vietato, occupando la corsia di pertinenza del Triolo. Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe attribuito rilievo ad aspetti “marginali” della vicenda, riferiti dalla teste escussa. Si costituiva l’assicuratore Groupama Assicurazioni S.p.A., deducendo la carenza degli elementi costitutivi del diritto e rilevando che la decisione, fondata su un attento esame della documentazione, aveva rilevato l’inattendibilità della denunzia di sinistro, già oggetto di un esposto penale. Nella contumacia del C., la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 2 ottobre 2018, rigettava l’appello e compensava le spese processuali;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.P. affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.A.

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce l’inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5. La Corte d’Appello di Messina si sarebbe soffermata solo sulla cir c.nza dell’urto, tra la vettura del C. e la bicicletta, rilevando che lo stesso si sarebbe verificato per il mancato rispetto, da parte del ciclista, dell’obbligo di tenere la propria destra, omettendo di valorizzare il dato decisivo della circolazione contromano dell’autovettura, in una strada a senso unico;

è pervenuto in cancelleria il certificato di morte del difensore del ricorrente, avvocato Giovambattista Di Blasi. Evento verificatosi il 3 maggio 2019, in data precedente alla comunicazione di cancelleria della fissazione dell’adunanza camerale odierna. Pertanto la parte non ha avuto rituale comunicazione del decreto;

la trattazione va, pertanto, rinviata al fine di consentire la comunicazione alla parte personalmente a cura della cancelleria.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi alla parte personalmente a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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