Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17906 del 27/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37669-2019 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO RUSSO;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MADONNA;

– resistente –

contro

D.L.A., R.A., R.C., in proprio quale procuratrice speciale di R.M., R.E., R.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 31892/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle.

FATTO E DIRITTO

visto il ricorso per correzione degli errori materiali proposto da Generali Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata da Fondo Vittime della Strada, avente ad oggetto l’ordinanza n. 31892 del 06/12/2019, di questa Corte, Sezione III Civile, osserva:

rilevato che nell’ordinanza n. 31892 del 06/12/2019, deliberata all’adunanza del 10/10/2019, nei FATTI DI CAUSA e nei MOTIVI DELLA DECISIONE sono indicate, quale somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, “oltre Euro novantamila”, e nei MOTIVI DELLA DECISIONE quale massimale di polizza la somma di “Euro settantamila”;

rilevato che, viceversa, dal ricorso proposto da Generali Assicurazioni S.p.a. e recante numero di R. G. n. 04528 del 2018 era indicata quale massimale di polizza la somma di Euro settecento settantaquattromila seicentottancinque e trentacinque centesimi (Euro 774.685,35) ed è esposto che la Corte di Appello di Napoli aveva liquidato a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale la somma di oltre Euro novecentomila (Euro novecento quattromila e trecento ossia Euro 904.300,00);

ritenuto che nell’ordinanza n. 31892 del 2019 sono evidenti gli errori materiali nell’indicazione delle suddette cifre sia nei FATTI DI CAUSA che nei MOTIVI DELLA DECISIONE;

appare infatti immediatamente ed in modo espresso dalla lettura delle richiamate parti dell’ordinanza che le somme esatte erano quelle di oltre Euro settecentomila e di oltre Euro novecentomila, con la conseguenza che nella fattispecie l’ordinanza suddetta sia nei FATTI DI CAUSA che nelle RAGIONI DELLA DECISIONE presenta degli errori materiali;

per l’eliminazione di tali errori correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all’art. 391 bis c.p.c.;

l’ordinanza deve, pertanto, essere corretta con indicazione della somma per massimale di polizza in Euro settecentosettantaquattromila seicentottancinque e trentacinque centesimi (Euro 774.685,35) e della somma per risarcimento del danno non patrimoniale in oltre Euro novecentomila (curo novecento quattromila e trecento ossia Euro 904.300,00);

che gli errori materiali vanno emendati nei termini suddetti;

che nessuna decisione va emessa sulle spese di questo procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Sez. U n. 09438 del 27/06/2002).

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso l’ordinanza n. 31892 del 06/12/2019, deliberata all’adunanza del 10/10/2019, sia così corretta: nei FATTI DI CAUSA e nei MOTIVI DELLA DECISIONE le somme indicate in “Euro settantamila” e in “oltre Euro novantamila” siano scritte e si leggano rispettivamente “Euro settecentosettantaquattromila seicentottancinque e trentacinque centesimi (Euro 774.685,35)” e “Euro novecentoquattromila e trecento (Euro 904.300,00)”;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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