Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.17930 del 27/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28202-2015 proposto da:

JOLIMONT ALPACAS DI P.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Virginio Orsini, 19, presso lo studio dell’avvocato Matteo Santini, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Lello Spoletini;

– ricorrente –

contro

MARIDIANA SOC AGRICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Casella, 19, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Manfredi, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Walter Guarini, e Liana Lucaccioni;

– controricorrente –

e contro

ALPACA FAM LEHNERHOF DEI SIGG F.D.S. E B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 251/2015 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 24/04/2015;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l’Avvocato Matteo Santini, per parte ricorrente che ha concluso come in atti e l’Avvocato Walter Guarini, e l’Avvocato Vincenzo Manfredi, per la controricorrente Maridiana che hanno concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da Jolimont Alpacas di P.V. nei confronti di Maridiana soc. Agricola e del terzo chiamato Alpaca Fam Lehnerhof di F.D.S. e B.S. avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in accoglimento del gravame di Maridiana, dichiarava la nullità del contratto di vendita di 54 alpaca e non dovuto alla venditrice Jolimont il relativo prezzo, nè alcun risarcimento danni.

2. Il contenzioso fra le parti era insorto a seguito di citazione delle 2006 con cui Jolimont, società australiana che esportava alpaca, conveniva in giudizio la società Maridiana al fine di sentirne dichiarare l’inadempimento al contratto di vendita di 54 esemplari stipulato nel 2004 e sentirla condannare al pagamento di Euro 55.000 quale corrispettivo, oltre alla restituzione di Euro 11.000 anticipata dalla venditrice per le cure mediche somministrate agli animali venduti, nonchè al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale della compratrice.

3. Il giudice di primo grado accertava che gli animali in questione erano giunti in Italia presso la società Maridiana nel marzo 2003, provenienti dalla fattoria Alpaca Fam Lehnerhof di F.D.S. e B.S., in forza di originario contratto di agenzia stipulato con Jolimont e finalizzato al commercio in Italia di animali alpaca.

4. Alcuni esemplari erano risultati affetti da paratubercolosi o linfoadenite caseosa derivata da Corynebacterium che ne aveva provocato il decesso in numero di 9.

5. La malattia era stata denunciata dalla Maridiana alla Jolimont con comunicazione del 22 aprile 2003.

6. Al termine del giudizio di primo grado, ritenuta la novazione del contratto originario di agenzia con il successivo di vendita del 12 marzo 2004, il Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Castello, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la convenuta Maridiana al pagamento della somma di Euro 55.000,00 quale corrispettivo della vendita, mentre rigettava la domanda di restituzione della somma richiesta dalla venditrice per le cure mediche; al contempo il tribunale riconosceva il risarcimento dei danni equitativamente stimato in Euro 5000,00.

7. Avverso detta pronuncia proponeva appello la soccombente Maridiana, la quale ribadiva la domanda riconvenzionale per i costi sostenuti e la perdita economica conseguente al blocco delle vendite che il tribunale aveva, invece, respinto; l’appellante insisteva, altresì, nel contestare la prospettata l’inesistenza della novazione, eccependo la nullità del contratto per violazione del regolamento veterinario, deducendo altresì che il prezzo avrebbe comunque dovuto essere ulteriormente ridotto del corrispettivo di altri dodici animali morti per la malattia nel periodo successivo alla vendita.

8. La Corte d’appello di Perugia, decidendo sul gravame, dichiarava la nullità della vendita degli alpaca per illiceità dell’oggetto e respingeva, quindi, la domanda di condanna al pagamento del prezzo nonchè quella di risarcimento dei danni.

9. La corte riteneva la nullità della vendita per la non commerciabilità del bene, poichè gli animali erano infetti da paratubercolosi o linfoadenite caseosa che il D.Lgs. n. 193 del 2005 indicava come motivo di divieto di scambio di ovini e caprini provenienti da allevamenti in cui fosse stata manifestata detta malattia.

10. Secondo la Corte territoriale il riferimento del D.Lgs. n. 193 del 2005, di attuazione della direttiva CEE n. 50 del 2003, alle sole specie caprine ed ovine non escludeva la possibilità di darne un’interpretazione estensiva in considerazione dell’introduzione sempre maggiore di specie di animali non autoctone.

11. La Corte respingeva poi la domanda di risarcimento dei danni sul presupposto che l’acquirente al momento dell’acquisto era consapevole della malattia degli animali ed, in considerazione di ciò, infine, compensava le spese giudiziali per la reciproca soccombenza.

12. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. cui resiste con controricorso la Maridiana s.r.l.

13. A seguito di ordinanza interlocutoria del 25 settembre 2019 è stata disposta la discussione in pubblica udienza.

14. Parte controricorrente ha depositato udienza ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

15. Con il primo motivo di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la corte d’appello ritenuto la nullità del contratto di vendita per incommerciabilità dell’oggetto.

15.1. In particolare, la ricorrente denuncia l’illegittimità della conclusione espressa dalla corte territoriale sulla scorta di un’interpretazione analogica delle previsioni sulle malattie infettive e diffusive, applicandola anche al fattore patogeno Corynebacterium pseudotuberculosis riscontrato negli alpaca oggetto del contratto di vendita.

15.2. Inoltre, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di verificare, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le responsabilità dei soggetti coinvolti nel procedimento ed individuati nel detentore, nel custode e nel proprietario degli animali, evidenziando che il venditore al momento della stipula del contratto di vendita non era da tempo più il detentore degli animali. i quali erano stati un anno in Germania presso la fattoria Alpaca Fam Lehnerhof di F.D.S. e B.S. e poi dal 2003 presso la Maridiana che li aveva poi acquistati 2004.

16. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 1353 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le parti si erano determinate a concludere un contratto condizionato di alpaca malati con la volontà di far dipendere l’efficacia del contratto dalla condizione della loro guarigione.

17. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 24 del 2002, artt. 2697, 1491, 1495, 1496, 812, 923, 1519-bis, 1519-sexies, Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 del 1954, del D.Lgs. n. 193 del 2005 per avere erroneamente applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. ed avere, con omessa ed insufficiente motivazione, ritenuto la nullità del contratto per incommerciabilità degli animali anche secondo un’errata articolazione dell’onere probatorio fra venditore ed acquirente.

18. Il primo motivo di ricorso è fondato.

19. In relazione alla vendita di animali, questa Corte ha costantemente affermato che, se l’animale è affetto da una delle malattie infettive e diffusive elencate nel Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954, art. 1), il negozio deve ritenersi nullo per illiceità dell’oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l’incommerciabilita di cui trattasi non è espressamente disposta dal regolamento predetto (cfr. Cass. 1782/1972; 3690/1977; 4278/2011).

20. Deve darsi atto che l’elenco delle malattie degli animali a carattere infettivo e diffusive, contenuto nell’art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria, è soggetto ad aggiornamento ogni volta che si manifestino nuove malattie ritenute scientificamente rilevanti, ai fini delle procedure di denuncia e sequestro disciplinate dal Regolamento stesso.

21. Detto aggiornamento avviene con ordinanze ministeriali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e può dipendere anche dalle fonti sovranazionali regolanti gli scambi transnazionali (cfr. da ultimo il Regolamento Europeo 429/2016, Animal Health Law applicabile dal 21 aprile 2021, quale quadro giuridico generale di tutta la sanità animale, dal commercio intracomunitario, all’ingresso nell’Unione di animali e prodotti, dall’eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, passando per la notifica delle malattie fino ad arrivare al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali).

22. In tale prospettiva la corte d’appello territoriale ha correttamente ritenuto che le malattie a carattere infettivo e diffusivo non siano solo quelle elencate nel Regolamento di polizia veterinaria, ma anche quelle previste da altre norme e, fra queste, ha considerato il D.Lgs. n. 193 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/50/CE in materia di rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini ove possano essere stati a contatto con le specifiche patologie previste dal D.Lgs. cit., art. 9 fra cui la paratubercolosi o linfadenite caseosa.

23. Ha errato tuttavia la Corte territoriale ad applicare estensivamente agli alpaca, animali della diversa specie dei camelidi, la norma che individua la malattia contagiosa degli ovini e caprini ai fini del divieto di scambio nell’ambito dell’Unione Europea.

24. L’interpretazione estensiva operata dalla corte territoriale, sul presupposto che della irrazionalità della previsione normativa che ritiene rilevante la suddetta patologia solo per i caprini e gli ovini, non è conforme a diritto, non potendosi ammettere che il giudice si sostituisca al legislatore nell’individuazione delle patologie rilevanti per le varie specie di animali.

25. Deve infatti ritenersi che, al di fuori della previsione del Regolamento di polizia veterinaria o di altre fonti normative, le malattie degli animali possano rilevare sul piano della eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1496 c.c. ovvero quella per mancanza di qualità o per consegna di aliud pro alio.

26. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per riesame alla luce del seguente principio di diritto:

“Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell’eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali ovvero alla consegna di aliud pro alio”.

27. L’accoglimento del primo motivo, è assorbente rispetto all’esame degli altri due motivi.

28. La Corte d’appello di Perugia provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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