LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24520-2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che unitamente all’avvocato MASSIMO BIONDIONI, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.L., in proprio e quale rappresentante della ALPI CASA di R.L. E C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 190, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CODINI, e rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BELTRANI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 656, depositata il 01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. R.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, B.G., deducendo che anche nella qualità di legale rappresentante della Alpi Casa di R.L. e C. S.n.c., era comproprietario in parti eguali con il convenuto di alcuni beni immobili siti nel comune di Vezza d’Oglio, meglio indicati in citazione, dei quali era interessato ad ottenere lo scioglimento della comunione.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla domanda, deducendo che però le parti erano comproprietarie anche di altri beni immobili dei quali del pari chiedeva sciogliersi la comunione.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale adito approvava il progetto di divisione redatto dal CTU assegnando i beni come meglio specificato in dispositivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello R.L., cui resisteva il B..
La Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 656 del 1 luglio 2016, in parziale riforma della pronuncia gravata, assegnava all’attore ed al convenuto i beni come meglio indicati in dispositivo, mantenendo in comproprietà l’area pertinenziale del complesso ***** che invece il Tribunale aveva ritenuto del pari divisibile.
Quanto al primo motivo che contestava l’attribuzione delle porzioni materiali oggetto del progetto di divisione, i giudici di appello rilevavano che, ferma restando la correttezza del progetto di divisione approvato dal Tribunale, sussistevano ragioni di opportunità per assegnare all’appellante la porzione più vicina ad E. ed al B. quella più prossima a Ponte di Legno, in maniera tale da assicurare la realizzazione di canne fumarie e scarichi, senza la necessità di creare servitù. Era poi disatteso il secondo motivo di appello, con il quale si contestava la stima del magazzino, atteso che la stessa era stata compiuta dal CTU avuto riguardo ai valori del mercato immobiliare, e tenuto conto essenzialmente alla pretesa inferiore.
Era del pari accolto il terzo l’inopportunità di addivenire pertinenziale, posto che tale del fatto che la censura ineriva di corrispondere un conguaglio motivo di appello che deduceva alla divisone in natura dell’area soluzione avrebbe comportato la necessità di cerare delle servitù di passaggio su una delle due quote assegnate, con la necessità altresì di creare accessi indipendenti e di effettuare degli interventi sul alcune parti dell’impianto di chiamata, sicchè era consigliabile lasciare il bene in comunione indivisa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso B.G. sulla base di un motivo.
R.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Alpi Casa S.n.c. ha resistito con controricorso.
2. In data 28/01/2020 B.F.B. e B.E.M., nella qualità di unici eredi del ricorrente B.G., deceduto in data ***** (attesa la rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite G.A.M., dell’altra figlia B.M., e della nipote Bu.Ma., figlia della seconda) hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso è stata poi accettata dal contro ricorrente.
In conseguenza di ciò, il processo di cassazione va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
3. Nulla a provvedere sulle spese attesa l’accettazione della rinuncia da parte contro ricorrente.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020