LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31340-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 12, presso lo studio dell’avvocato SANDRA GRAZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LUPINACCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 564/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
CHE:
1. M.M. impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia la cartella di pagamento, emessa da Equitalia Nord, ed inerente ad Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata riferita all’anno di imposta 2010 oltre interessi e sanzioni per un totale di Euro 5.233,74.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale della Liguria in parziale accoglimento dell’appello dichiarava non dovute le sanzioni portate dall’atto impositivo, ma a differenza del giudice di primo grado riteneva che l’Amministrazione avesse correttamente riliquidato l’imposta, ritenendo corretta la determinazione dell’aliquota applicata dall’Amministrazione finanziaria tenendo conto del biennio anteriore all’anno di eccezione degli arretrati.
4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente con nota depositata in data 4.11.2019 ha comunicato che il presente procedimento è connesso a quello, contrassegnato dal nr 8717/2016 già pendente davanti alla Suprema Corte. Appare opportuno disporre la rimessione della causa nuovo ruolo onde procedere a trattazione congiunta delle cause.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 8717/2016.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020