LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14231-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RENI RECUPERO FERRO E METALLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato BUONFIGLIO ANTONIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARTELLI MARIO, CALICETI GIOVANNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3005/11/2017 della COMMISSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 02/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.r.l. in liquidazione “RFM RECUPERO FERRO E METALLO” avverso la decisione della CTP di Bologna, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’anzidetta contribuente avverso un avviso di accertamento IRES ed IRAP 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi:
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta, in via subordinata, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che avevano formato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che l’intimata si è costituita con controricorso; che l’Agenzia delle entrate ricorrente ha depositato memoria; che, non essendo stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c., anche per la sua riunione ad altri ricorsi ivi pendenti fra le stesse parti.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020